Formazione obbligatoria e figure protagoniste della salute e sicurezza in azienda: un po’ di definizioni
Tutte le aziende, come è noto, sono tenute a realizzare un percorso di formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro per i propri dipendenti. I corsi obbligatori sulla sicurezza riguardano tutti i lavoratori e includono il datore di lavoro e i dirigenti.
La formazione in azienda è regolamentata dal Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (conosciuto anche con l’acronimo TUSL), emanato con il decreto legislativo in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Dlgs 81/2008).
Il TUSL, formato da 306 articoli e 51 allegati, ha introdotto delle innovazioni rispetto alla normativa preesistente in Italia in materia di salute e sicurezza. Ha identificato fattori e sorgenti di rischio, mirando alla loro riduzione e ha imposto un approccio più attento alla formazione delle risorse umane presenti in azienda e in generale in tutti i settori di attività (privati e pubblici).
In particolare, i soggetti la cui formazione è obbligatoria sono datore di lavoro, dirigente, preposto e lavoratore. Il datore di lavoro e il dirigente, peraltro, sono obbligati a una valutazione ufficiale dei rischi e alla stesura di un atto da aggiornare ogni anno con la collaborazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
Per chiarezza e visti i numerosi dubbi riguardanti la normativa, abbiamo pensato di partire dal TUSL e di sintetizzare caratteristiche e obblighi dei soggetti aziendali: il datore di lavoro, il dirigente, il preposto e naturalmente il lavoratore.
DATORE DI LAVORO
Il datore di lavoro ha l’obbligo di occuparsi della prevenzione e delle misure di gestione dell’emergenza.
Può delegare a un dirigente tutti i suoi obblighi ad eccezione della valutazione dei rischi e della designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).
Il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare al medico competente e all’RSPP informazioni su: organizzazione del lavoro, natura dei rischi, programmazione e attuazione di misure di prevenzione e protezione; relazione su impianti e processi produttivi; provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza e dati su infortuni e malattie professionali. (Art. 18 TUSL).
DIRIGENTE
Il dirigente è individuato a seguito di delega da parte del datore di lavoro e ne fa le veci poiché ne esegue le disposizioni e riunisce sotto di sé poteri, funzioni e responsabilità simili a quelle del datore di lavoro (Art. 18 TUSL).
Non deve essere confuso con il dirigente omonimo, che è una posizione contrattuale. Per la sicurezza, il dirigente è un lavoratore subordinato cui è assegnato un ruolo decisionale, organizzativo e direttivo.
Il dirigente ha l’obbligo e il diritto di frequentare appositi corsi di formazione.
PREPOSTO
Il preposto è individuato a seguito di delega da parte del datore di lavoro e ne esegue le disposizioni senza però avere il potere o l’obbligo e il diritto di predisporre mezzi e strutture. (Art. 19 TUSL).
Non ricopre un ruolo alternativo a quello del datore di lavoro ma di sostegno rispetto a lui poiché ha l’obbligo di segnalazione immediata al datore di lavoro o al dirigente di problematiche e guasti di mezzi, attrezzature di lavoro e di DPI e condizioni di pericolo in generale.
Il preposto ha l’obbligo e il diritto di frequentare appositi corsi di formazione.
LAVORATORE
Il lavoratore ha l’obbligo di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, sulla base della sua formazione e dei mezzi fornitigli dal datore di lavoro (Art. 20 TUSL).
Il principale diritto del lavoratore è quello all’informazione (sui rischi relativi alla sua attività, al primo soccorso, all’ antincendio) e alla formazione (rischio generale e specifico, danno, prevenzione e protezione).
Il lavoratore ha l’obbligo e il diritto di frequentare appositi corsi di formazione.
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