Tutti i datori di lavoro sono tenuti a garantire la sicurezza sul lavoro: tale obbligo, infatti, trova la sua fonte in molteplici norme.
Innanzitutto negli articoli 32 e 41 della Costituzione, che sanciscono, rispettivamente, che la salute è un diritto fondamentale degli individui e che l’iniziativa economica privata deve svolgersi in maniera tale da non arrecare danno alla sicurezza.
Tra le norme di rango primario, invece, annoveriamo l’articolo 2087 del codice civile, che stabilisce che nell’esercizio dell’impresa l’imprenditore deve adottare le misure necessarie a garantire l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.Ad esso si aggiunge il testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo numero 81/2008, che contiene una disciplina organica della materia.
L’obbligo di sicurezza vale nei confronti di tutti i lavoratori, questi ultimi da intendersi come tutti i soggetti che svolgono un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione.
Ai lavoratori in senso stretto, quindi, sono equiparati i prestatori di lavori socialmente utili, i volontari dei vigili del fuoco e della protezione civile, i tirocinanti e così via.
Dal punto di vista oggettivo, invece, le disposizioni del testo unico sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro trovano applicazione con riferimento a tutti i settori di attività, siano esse pubbliche o private, e a tutti i tipi di rischio, tenendo conto delle eventuali particolari esigenze che derivano dai servizi espletati o dall’organizzazione.
Venendo ai soggetti che effettivamente sono gravati dall’obbligo di sicurezza, essi vanno identificati: il datore di lavoro, il dirigente e il preposto.
Il datore di lavoro è, nel privato, il titolare del rapporto di lavoro e, comunque, il responsabile dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività o della singola unità produttiva. Nel pubblico esso coincide con il dirigente al quale sono affidati i poteri di gestione o con il funzionario eventualmente preposto a un ufficio con autonomia gestionale e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa..Il dirigente, è colui che, nello svolgimento dell’incarico attribuitogli, attua in concreto le direttive del datore di lavoro, organizza l’attività lavorativa e vigila su di essa.
Il preposto, è colui che sovraintende all’attività lavorativa, controlla la corretta esecuzione da parte dei lavoratori delle direttive che questi ricevono e esercita un potere di iniziativa funzionale.
A tali soggetti si affiancano quelli che il datore di lavoro ha eventualmente delegato come responsabili dell’obbligo di sicurezza. La delega, in particolare, deve risultare da atto scritto ed essere accettata. Essa, inoltre, presuppone che il delegato abbia i requisiti di professionalità ed esperienza necessari per l’attuazione del compito e che ad esso vengano conferiti i necessari poteri di organizzazione, gestione e controllo e autonomia di spesa. In ogni caso non possono mai essere delegate l’attività di valutazione dei rischi e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi.Altri soggetti coinvolti
La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, tuttavia, non passa solo nelle mani dei soggetti gravati del relativo obbligo, ma è garantita per il tramite di molteplici figure che giocano un ruolo fondamentale.
Innanzitutto c’è il Medico Competente, chiamato ad eseguire la sorveglianza sanitaria attraverso le visite preventive, le visite periodiche e le visite su richiesta dei lavoratori.
C’è poi il Rappresentante Dei Lavoratori Per La Sicurezza (RLS), eletto, a seconda del numero di dipendenti occupati nell’ azienda (meno di 15 lavoratori, votano il Rappresentante scegliendolo tra i dipendenti, più di 15 lavoratori, eleggono il Rappresentante per la sicurezza all’ interno delle rappresentanze sindacali aziendali. Nel caso l’azienda non dovesse disporre di questi organismi, il Rappresentante verrebbe scelto tra i lavoratori tramite la solita votazione, territoriale o di sito produttivo, al fine di rappresentare i lavoratori con riferimento a tutti gli aspetti inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro). Egli, ad esempio, nello svolgimento del suo compito avverte il responsabile aziendale dei rischi che abbia eventualmente riscontrato, è consultato preventivamente sulla valutazione dei rischi, fa proposte relative all’attività di prevenzione, partecipa alle riunioni periodiche in materia, ecc…
Altro soggetto coinvolto nella tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro è il Responsabile Del Servizio Di Prevenzione E Protezione (RSPP), ovverosia un consulente tecnico del datore di lavoro con compiti di natura propositiva, ad esempio:
Le misure generali che in concreto ogni datore di lavoro è tenuto a compiere ai fini di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro sono individuate dall’articolo 15 del testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro: esse non devono comportare, per i lavoratori, alcun onere di tipo finanziario.
Si tratta, nel dettaglio, della valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza, della programmazione della prevenzione, dell’eliminazione o (se impossibile) della riduzione al minimo dei rischi e del rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione.Altre misure sono rappresentate dalla sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o lo è meno, dalla limitazione al minimo dei lavoratori esposti (anche solo potenzialmente) al rischio, dall’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro e dalla priorità delle misure di protezione collettiva rispetto quelle di protezione individuale.
I soggetti gravati dell’obbligo di sicurezza devono inoltre provvedere al controllo sanitario dei lavoratori, all’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e destinare lo stesso ad altra mansione (ove possibile), all’informazione e alla formazione adeguate sia dei lavoratori, che dei dirigenti e dei preposti, che dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Ai lavoratori dev’essere fornita un’istruzione adeguata: Formazione specifica, che varia a secondo la classificazione del livello di rischio dell’ azienda in base al codice ATECO 2002-2007 (Rischio Alto, Rischio Medio, Rischio Basso).
Altre misure generali di tutela sono rappresentate dalla partecipazione e dalla consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dalla programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, dalle misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato, dall’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza e dalla regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza.
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